Approvata in Senato il disegno di legge sulla sperimentazione clinica dei medicinali

 Approvata in  Senato il disegno di legge sulla sperimentazione clinica dei medicinali

E’ stato approvato a grande maggioranza dall’Aula del Senato il disegno di legge “Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale”
E’ un importante legge che modernizza la nostra sanità e riforma il suo impianto professionale ed unifica in un unico provvedimento le varie proposte di legge presentate in materia sia governativa che di maggioranza ed opposizioni.
Ringrazio per l’appassionato e professionale contributo le senatrici ed i senatori della Commissione Sanità e dell’Aula, gli Uffici del Senato; con questo provvedimento, una volta approvato anche dalla Camera, verrano introdotte importanti e qualificanti novità.
Si razionalizzano e si semplificano le procedure amministrative in tema di sperimentazione dei medicinali ad uso umano;
si prevede che, in occasione dell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza devono essere inserite le procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, ricorrendo, previo consenso informato e fatta salva la libertà di scelta delle partorienti, alle tecniche di anestesia locoregionale;
si avvia un’organica e profonda riforma degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, al fine di rendere il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità nell’interesse prioritario dei cittadini;
si istituiscono due professione sanitarie, l’Osteopata e il Chiropratico e si passa sotto la vigilanza del Ministero della salute degli Ordini delle professioni dei biologi, degli psicologi (evolvendone in professioni sanitarie) nonché dei chimici e dei fisici e viene istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici;
si interviene pesantemente in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria;
si inaspriscono le sanzioni penali per chi compie reati ai danni delle persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semi- residenziali;
Di particolare rilevanza è l’aspetto di riforma di 31 professioni operanti in sanità, oltre 1.200.000 di operatori, intervenendo sia sul riassetto che sull’ammodernamento della normativa ordinistica vigente che risale al d.lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, quando gli ordini furono ricostituiti dopo la Liberazione, essendo stati sciolti durante il ventennio fascista.
Gli ordini vengono definiti enti pubblici non economici e organi sussidiari dello Stato, con la mission di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale, con propria autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute, finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza pertanto gravare sulla finanza pubblica.
Si apprezza e si esalta il ruolo di enti preposti alla promozione e assicurazione dell’indipendenza, dell’autonomia delle professioni e dell’esercizio professionale.
Nell’individuare i compiti degli Ordini (la tenuta e la pubblicità degli albi delle ri-spettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua) si dispone che essi devono operare garantendo il rispetto di principi fondamentali, quali l’accessibilità e la trasparenza della loro azione.
Si riforma profondamente il procedimento disciplinare al fine di garantire l’autonomia e la terzietà del giudizio disciplinare, prevedendo la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante; in ogni regione saranno costituiti appositi uffici istruttori di albo a cui partecipano, oltre agli iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute.
Per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo delle professioni di Infermiere, di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Ostetrica si evolvono i loro attuali collegi in ordini, inoltre vengono istituiti gli albi per le professioni sanitarie che ne sono ancora sprovviste, all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, che assumerà la denominazione di Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, quindi senza istituire ulteriori ordini professionali.
Sono di misure da tempo attese dai cittadini e da tutti gli operatori sanitari, per questo è quanto mai auspicabile che la Camera dei Deputati esamini ed approvi questa proposta di legge nel tempo più breve possibile affinchè possa produrre i suoi effetti positivi.

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