Napoli, la giunta da l’ok al sindaco per la querela al sindaco di Cantù

 Napoli, la giunta da l’ok al sindaco per la querela al sindaco di Cantù

Con l’approvazione della delibera n. 179 del giorno 11/04/2017, a firma dell’Assessore all’Avvocatura, Enrico Panini, la Giunta Comunale autorizza il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a proporre, in nome e per conto dell’Amministrazione, una querela per diffamazione a mezzo stampa contro il Sindaco del Comune di Cantù, Claudio Bizzozero. L’Amministrazione ritiene, infatti, che i post pubblicati da quest’ultimo sulla sua pagina facebook, nei giorni 21 e 22 marzo 2017, siano fortemente denigratori nei confronti dell’immagine della nostra città e che tali asserzioni [“… Napoli è una fogna infernale (…) dalla quale mi tengo ben lontano” e “Napoli è una città sporca, inquinata, criminale, mafiosa, corrotta, degradata, clientelare, parassitaria e incivile…”] non possono essere scriminate mediante l’esimente del diritto di critica, visto anche l’ampio livello di diffusione nazionale e internazionale del social facebook. La Giunta ha, pertanto, dato mandato all’Avvocatura comunale di predisporre il relativo atto di querela e di depositarlo nelle competenti sedi giudiziarie. Con delibera n. 181 del giorno 11/04/2017, a firma dell’Assessore all’Avvocatura, Enrico Panini, il Comune di Napoli si costituisce parte civile contro Molino Salvatore, impiegato come giardiniere presso il Parco de Simone ubicato in via Ulisse Prota Giurleo, imputato del reato p. e p. dell’art. 640 cpv. n. 1 c.p., e quindi per essersi allontanato per più giorni dal posto di lavoro durante la giornata lavorativa, certificando la propria presenza mendiante timbratura e omettendo di certificare elettronicamente l’abbandono del proprio ufficio di appartenenza. Con delibera n. 182 del giorno 11/04/2017, a firma dell’Assessore all’Avvocatura Enrico Panini, il Comune di Napoli si cotituisce parte civile contro Trimarchi Giuseppe imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv – 477 – 482 – 476; 56, 640 cpv c.p. E 353 c.p., e quindi per aver, con più azioni criminose, posto in essere artifici e raggiri (falsificazione di documentazioni) diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il CdA della Società Terme di Agnano, nonchè la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della gestione del Complesso Terme di Agnano, al fine di ottenere l’aggiudicazione della stessa con la sua società Terme Service S.r.l.

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